Consiglio di Stato, sentenza n.3884 del 03/07/2012

E’ legittima la clausola contenuta nella lex specialis di gara che richieda la produzione della certificazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del d.P.R. n.554/1999, in quanto anche dopo la codificazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. n.163/2006, è rimasta inalterata la facoltà della amministrazioni aggiudicatrici di richiedere ai partecipanti ad una procedura di affidamento la documentazione necessaria o utile per operare la selezione nel rispetto del principio di proporzionalità.