Consiglio di Stato, sentenza n.3888 del 03/07/2012

I costi sostenuti per la partecipazione alla gara non sono risarcibili dall’impresa che lamenti la mancata aggiudicazione dell’appalto, in quanto la partecipazione alle gare di appalto comporta per le imprese costi che ordinariamente restano a carico delle stesse, sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione; i costi di partecipazione si configurano infatti come danno emergente (e sono quindi risarcibili) solo nel caso in cui l’impresa sia stata illegittimamente esclusa dalla gara, atteso che in questo caso viene in rilievo la pretesa del partecipante a non essere coinvolto in trattative inutili.