Consiglio di Stato, sentenza n.3925 del 04/07/2012

Il rimedio della regolarizzazione documentale, di cui all’art. 46 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, non si applica al caso in cui l’impresa concorrente abbia integralmente omesso la produzione documentale prevista dalla lex specialis di gara , di tal che alla stazione appaltante è precluso di sopperire, con l’integrazione, alla totale mancanza di un documento, tenuto conto che la disposizione, relativa al c.d. potere di soccorso, deve considerarsi di stretta interpretazione