Consiglio di Stato, sentenza n.3940 del 05/07/2012

L’impresa concorrente a seguito dell’annullamento del provvedimento di esclusione da una gara avente per oggetto un servizio di natura intellettuale, che pertanto impone oneri e spese ben inferiori (per ausiliari e collaboratori) rispetto a quelli corrispondenti (acquisto materie prime) per l’esecuzione di lavori pubblici ha diritto al risarcimento del danno per equivalente a titolo di lucro cessante, oltre a quello per perdita di chance, nella misura del 20%, dimezzata e pertanto ridotta al 10% se non dimostra di non aver potuto utilizzare diversamente mezzi e risorse, tenuti a disposizione in vista dell’aggiudicazione dell’appalto, per l’espletamento di altri servizi, ulteriormente ridotta in considerazione delle concrete possibilità dimostrare, ma non della certezza, di aggiudicarsi l’appalto (nella specie due concorrenti aspiravano a vincere ed il Collegio ha liquidato il lucro cessante nella misura finale del 5% del prezzo offerto in sede di gara dall’impresa illegittimamente esclusa e danneggiata, oltre rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto tra stazione appaltante ed aggiudicataria ed interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo).