Consiglio di Stato, sentenza n.4593 del 22/08/2012

L’art. 79 D.Lgs. n.163/2006 risponde al fine di garantire piena conoscenza e certezza della data di conoscenza in relazione agli atti di gara, segnatamente esclusioni e aggiudicazioni; tuttavia, da un lato non prevede le forme di comunicazioni come “esclusive” o “tassative” e, dall'altro lato, non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo in tema di decorrenza dei termini di impugnazione dalla data di notificazione, comunicazione o comunque piena conoscenza dell'atto; sicché lo stesso art. 79 lascia in vita la possibilità che, ai fini in parola, la piena conoscenza dell'atto sia acquisita con altre forme, ovviamente con onere di prova a carico di chi eccepisce l'avvenuta piena conoscenza con forme diverse da quelle tipiche prescritte.