Consiglio di Stato, sentenza n.4607 del 27/08/2012

Se il disciplinare di gara prescrive in modo inequivoco come requisito di ammissione alla procedura concorrenziale il possesso di una determinata abilitazione tecnico-professionale in capo a ciascuna delle imprese raggruppate, l’assenza del richiesto titolo in capo anche ad una sola delle mandanti ha effetto ostativo alla partecipazione, o espulsivo se successivamente disposto dalla stazione appaltante, dell’intero raggruppamento, non potendosi fare prevalere in tal caso il principio del favor partecipationis.