Consiglio di Stato, sentenza n. del 04/09/2012

L’impresa cooptata può solo eseguire lavori, ma non acquista lo status di concorrente; non può acquistare alcuna quota di partecipazione all’appalto; non può rivestire la posizione di offerente, prime, e di contraente, poi; non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente; non può in alcun modo subappaltare o dichiarare di affidare a terzi una quota dei lavori di cui non è titolare, essendo privo della SOA.