Consiglio di Stato, sentenza n.4688 del 05/09/2012

L'errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., richiamato dall’art. 106 del c.p.a., deve consistere in un travisamento di fatto costitutivo di quell'abbaglio dei sensi che cade su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa. La ratio consiste nella necessità di evitare che detta forma di impugnazione si trasformi in una forma di gravame, idoneo a condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale. Il rimedio in esame non è, pertanto, praticabile, allorché incida su un aspetto della controversia che ha formato oggetto di valutazione giudiziale e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia allorché è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell'interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.