Consiglio di Stato, sentenza n.4715 del 05/09/2012

Il danno da ritardo che si pretenda derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento attiene alla lesione di interessi legittimi pretensivi, stante l’ontologica natura della posizione soggettiva fatta valere a fronte del mancato esercizio nei termini di legge di un potere autoritativo; sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla relativa richiesta di accertamento.