Consiglio di Stato, sentenza n.4769 del 10/09/2012

La regola di cui all’art. 84 co. 10 D. Lgs. 163/06 della necessaria posteriorità della nomina dei componenti della commissione rispetto alla data fissata per la presentazione delle offerte deve ritenersi espressione di un principio generale, applicabile, quindi, anche a qualsiasi tipo di competizione, quindi anche ad inviti, a garanzia dell’imparzialità della procedura di gara, per evitare collusioni tra commissari e concorrenti.