Consiglio di Stato, sentenza n.4772 del 10/09/2012

Il R.U.P. ben può dare pareri tecnici, ragguagli o altri elementi utili alla valutazione delle offerte presentate in sede di gara, mente allo stesso non è invece rimesso il giudizio definitivo sulla congruità dell’offerta in presenza di un’apposita commissione di gara, non essendo sufficiente del resto neppure una mera presa d’atto dell’operato del RUP; del resto, diversamente opinando dovrebbe concludersi per la stessa inutilità della nomina di una commissione giudicatrice dell’appalto, essendo irragionevole ed irrazionale che l’attività valutativa della commissione debba arrestarsi al momento dell’aggiudicazione provvisoria, senza poter valutare le successive giustificazioni e i pareri tecnici a tal fine forniti dal RUP o dall’ufficio dell’amministrazione appaltante incaricata di supportare l’attività della commissione stessa. In tali ipotesi pertanto il procedimenti di verifica dell’anomalìa dell’offerta deve essere ripetuto.