Consiglio di Stato, sentenza n.4822 del 11/09/2012

Tra i termini soggetti a dimezzamento rientra anche quello per la riassunzione a seguito di interruzione del processo, e che pertanto nel rito abbreviato di cui all'art. 119 cod. proc. amm. il termine per la riassunzione del processo interrotto è di 45 giorni decorrenti da quando si verifica l’interruzione.