Consiglio di Stato, sentenza n.5754 del 14/11/2012

Al fine di non alterare la proporzione “esterna” sancita dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara fra l’elemento tecnico-qualitativo e l’elemento economico-quantitativo, la Commissione giudicatrice deve sempre procedere alla riparametrazione dei punteggi conseguiti dalle offerte in gara con riferimento alle sub componenti ponderali in modo tale che l’offerta tecnica complessivamente migliore ottenga sempre il punteggio massimo voluto dalla stazione appaltante, ovvero quello indicato nel bando  e/o nel disciplinare di gara, al pari di quanto avviene con riferimento all’offerta economica.