Consiglio di Stato, sentenza n.4841 del 12/09/2012

La statuizione del tribunale amministrativo regionale sulle spese e sugli onorari di giudizio è espressione di un ampio potere discrezionale, così che in sede di appello tale statuizione può formare oggetto di sindacato solo quando la condanna sia stata posta a carico di una parte non soccombente oppure risulti manifestamente irrazionale e non già quando la condanna sia stata disposta in base al criterio della soccombenza, irrilevante essendo il giudizio, meramente soggettivo, della parte sull'eccessività della liquidazione.