Consiglio di Stato, sentenza n.4932 del 17/09/2012

Sono legittime le determinazioni con cui, nel fissare col bando requisiti di partecipazione ulteriori e più restrittivi di quelli di legge, nonché ed al fine di ottenere la dimostrazione della capacità economica, finanziaria e dei tecnica dei partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscano di limitare l’ammissione ai soli concorrenti che abbiano svolto nei tre anni anteriori alla gara servizi identici a quelli da affidare, purché ciò non sia illogico o irragionevole o irrazionale rispetto all’oggetto dell’appalto (nella specie è stata ritenuta non illogica né irragionevole né sproporzionata la richiesta ai fini dell’ammissione alla gara di precedenti esperienza nella preparazioni di pasti pronti preconfezionati in atmosfera protetta, essendo destinati ai degenti in un istituto ospedaliero, quindi a soggetti in particolari situazioni di sensibilità e debolezza).