Consiglio di Stato, sentenza n.4916 del 17/09/2012

Il requisito dell’esperienza nello specifico settore oggetto dell’appalto, ex art. 84, comma 2 del d. lgs. n. 163/2006, deve essere inteso in maniera coerente con la diversità delle competenze richieste in relazione al complesso della prestazione prevista, senza necessità che la specifica competenza dei componenti della commissione di gara debba coprire ogni aspetto della procedura (trattandosi di figure idonee a garantire la competenza giuridico-amministrativa sempre necessaria nello svolgimento di procedimenti di evidenza pubblica.); non è necessario, pertanto, che l'esperienza professionale di ciascun componente della Commissione copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la Commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della P.A. Alla conferma  degli atti della commissione si giunge anche se non è stato adeguatamente dimostrato che la diversa composizione della commissione avrebbe determinato un diverso esito della gara.