DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Efficacia della legge nello spazio

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A differenza del diritto pubblico ed in particolare del diritto penale e delle norme di polizia applicabili a tutti i soggetti presenti sul territorio dello Stato (c.d. principio di territorialità), per i rapporti di diritto privato si può porre il problema di individuare la normativa (interna o straniera) applicabile qualora vi siano coinvolti soggetti appartenenti ad ordinamenti giuridici diversi. Si pensi, ad esempio, al caso di un cittadino italiano che acquista un bene all’estero, oppure al caso di un contratto di appalto stipulato in Italia tra due stranieri: in caso di contestazione, la legge di quale Paese deve essere applicata?

Si occupa di tali questioni la Legge 31.05.1995, n. 218, che ha radicalmente riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato, anteriormente disciplinato dagli artt. 17-31 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, ora abrogate.

La Legge n. 218/1995 ha definito l'ambito della giurisdizione italiana, ha fissato i criteri per l'individuazione del diritto applicabile ed ha disciplinato l'efficacia interna delle sentenze e degli atti stranieri.

In particolare:

1. La giurisdizione italiana sussiste: a) quando le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto; b) quando il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo; c) quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. ([1]) e negli altri casi in cui è prevista dalla legge; d) quando il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, nelle materie disciplinate dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e Protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968 e resi esecutivi con la Legge 21.06.1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia ([2]); e) in materia cautelare, quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito; f) in materia di giurisdizione volontaria, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla Legge n. 218/1995 (es. in caso di scomparsa, assenza e morte presunta se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana, se l'ultima residenza della persona era in Italia, se l'accertamento può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano) e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.

La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.

Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se si tratta di azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero., ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.

La giurisdizione italiana è determinata con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, tuttavia essa sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.

Nel caso di pendenza di un processo straniero tra le stesse parti, avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.

In ogni caso, il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni  che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta (c.d. questioni preliminari).

La legge regolatrice del processo che si svolge in Italia è quella italiana.

2. Quando nella Legge n. 218/1995 è richiamata la legge di un altro Stato, si tiene conto del rinvio: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.

In ogni caso,  si opera il rinvio: a) quando le disposizioni della Legge n. 218/1995 rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate; b) ove si tratti di disposizioni sulla forma degli atti; c) in caso di disposizioni relative a promesse unilaterali, titoli di credito, rappresentanza volontaria, obbligazioni nascenti dalla legge, responsabilità da fatto illecito, responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto; d) in materia di filiazione, legittimazione e riconoscimento del figlio naturale, però, soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione.

Quando è applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione.

La legge straniera non si applica se è contraria all'ordine pubblico. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa; in mancanza si applica la legge italiana.

E', in ogni caso, fatta salva la prevalenza delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera (c.d. norme di applicazione necessaria).

3. Per quanto concerne la conoscenza della legge straniera applicabile, essa spetta d’ufficio al giudice investito della causa. A tal fine egli può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, oppure interpellando esperti e istituzioni specializzate.

Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neppure con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

4. La legge straniera è interpretata ed applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.

5. In materia di capacità e diritti delle persone fisiche è stabilito che: a) la capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale; b) in caso di commorienza, per stabilire chi sia morto prima si ricorre alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva; c) la scomparsa, l’assenza e la morte presunta di una persona sono regolate dalla sua ultima legge nazionale; d) la capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale; e) i diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto, con esclusione dei diritti che derivano da un rapporto di famiglia, i quali sono, invece, regolati dalla legge applicabile a tale rapporto; mentre le conseguenze della violazione dei diritti della personalità sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.

6. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.

7. In materia di rapporti di famiglia: a) i rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale se comune oppure, se hanno diversa cittadinanza o più cittadinanze comuni, dalla legge dello Stato ove la vita matrimoniale è localizzata in maniera prevalente; b) i rapporti patrimoniali tra coniugi  sono regolati dalla legge applicabile ai rapporti personali a meno che non abbiano concordato per iscritto l’applicabilità della legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede; c) la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolate dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio. In mancanza, si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è localizzata in modo prevalente. Nel caso in cui la legge straniera applicabile non preveda la separazione o lo scioglimento del matrimonio (divorzio), essi sono regolati dalla legge italiana.

8. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita.

9. La successione mortis causa  è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte.

10. Per le obbligazioni contrattuali si applica la Convenzione di Roma del 19.06.1980 resa esecutiva in Italia dalla Legge 18.12.1984, n. 975 (entrata in vigore l’1.04.1991).

11. La responsabilità extracontrattuale è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento.

12. I diritti reali ed il possesso su beni immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui si trova il bene.

13. I diritti sui beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.

 

Avv. Eduardo Gregoraci

 

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- bibliografia -

Manuale di diritto privato, Torrente-Schlesinger, Milano, 2004, pag. 50 ss.

Manuale di diritto privato, Alpa, Padova, 2007, pag. 109 ss.  

 


([1]) L’art. 77 c.p.c. recita «Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari. Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore»

([2]) La giurisdizione sussiste in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione. Nella Sezione 2 (“Competenze speciali”) sono compresi gli articoli 5 e 6 secondo cui: «ARTICOLO 5 - Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere esguita; 2. in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale; 3. in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto; 4. qualora si tratti di un’azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale la azione penale è esercitata, sempreché secondo la propria legge questo possa conoscere della azione civile; 5. qualora si tratti di una controversia concernente l’esercizio di una succursale, di una agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente. ARTICOLO 6 – Il convenuto di cui all’articolo precedente potrà inoltre essere citato: 1. in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi; 2. qualora si tratti di un’azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché questa ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo; 3. qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nacsente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale». Nella Sezione 3 (“Competenza in materia di assicurazioni”) sono compresi gli articoli da 7 a 12 secondo cui: «ARTICOLO 7 – In materia di assicurazioni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l’applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5,5 gradi. ARTICOLO 8 – L’assicuratore che abbia il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente può essere convenuto, sia davanti ai giudici di detto Stato sia in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il contraente dell’assicurazione, sia, se più assicuratori sono convenuti, davanti ai giudici dello Stato contraente, in cui uno di essi ha il proprio domicilio. Se la legge del giudice adito prevede tale competenza, l’assicuratore può inoltre essere convenuto, in uno Stato contraente diverso da quello in cui ha il proprio domicilio, davanti al giudice nella cui circoscrizione il mediatore, che è intervenuto per la conclusione del contratto d’assicurazione, ha il proprio domicilio, a condizione che tale domicilio sia menzionato sulla polizza o nella proposta di assicurazione. L’assicuratore che senza avere il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente possiede una succursale o un’agenzia in uno di tali Stati, è considerato, per le contetsazioni relative all’esercizio di tale succursale o agenzia, come avente il proprio domicilio nel territorio di tale Stato. ARTICOLO 9 – Inoltre l’assicuratore può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro. ARTICOLO 10 – In materia di assicurazione di responsabilità civile l’assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta l’azione esercitata dalla persona lesa contro l’assicuratore, qualora la legge di tale giudice lo consenta. Le disposizioni di cui agli articoli 7-9 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore, sempreché essa sia possibile. Se la legge relativa all’azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell’assicurazione o dell’assicurato, il giudice di cui al primo comma è competente anche nei loro confronti. ARTICOLO 11 – Salve le disposizioni dell’articolo 10, terzo comma, l’azione dell’assicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente della assicurazione, assicurato o beneficiario. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione. ARTICOLO 12 – Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni: 1. posteriori al sorgere della controversia o 2. che consentano al contraente della assicurazione, all’assicurato o al beneficiario di adire un organi giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o 3. che, concluse tra un contraente dell’assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio nel medesimo Stato contraente, hanno per effetto, anche nel caso in cui l’evento dannoso si producesse all’estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest’ultimo non vieti dette convenzioni». Nella Sezione 4 (“Competenza in materia di vendita rateale e prestito con rimborso rateizzato”) sono compresi gli articoli da 13 a 15 secondo cui: «ARTICOLO 13 – In materia di vendita a rate dei beni mobili materiali o di prestito con rimborso rateizzato direttamente connesso al finanziamento di una vendita di tali beni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l’applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5,5 gradi. ARTICOLO 14 – Il venditore ed il mutuante domiciliati sul territorio di uno Stato contraente possono essere convenuti, sia davanti ai giudici di tale Stato, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio sono domiciliati l’acquirente o il mutuatario. L’azione del venditore contro l’acquirente e quella del mutuante contro il mutuatario possono essere proposte solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio. Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione. ARTICOLO 15 – Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni: 1. posteriori al sorgere della controversia o 2. che consentano all’acquirente o al mutuatario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o 3. che, concluse tra l’acquirente e il venditore o tra il mutuante e il mututario aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo stato contraente, attribuiscono la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest’ultimo non vieti dette convenzioni».