Casi di scioglimento del contratto di viaggio organizzato

L’IMPOSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEL VIAGGIO ORGANIZZATO PER CAUSA NON IMPUTABILE ALL’ACQUIRENTE DEL PACCHETTO TURISTICO RISOLVE IL CONTRATTO CON DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEL PREZZO PAGATO

 

           [Nota a Tribunale di Trieste  5 aprile 2007]

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La sentenza del Tribunale di Trieste (1), adducendo nella sua motivazione un implicito ma impreciso parallelismo tra la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto e l’art. 7, lett. d, d.lg. n. 111/1995 (2), ci consente di spendere qualche parola sulla disciplina dei casi di scioglimento del contratto di viaggio organizzato.

 

Infatti, stante la distinzione tra gli istituti del recesso e della risoluzione, i quali, pur avendo ambedue come conseguenza lo scioglimento del contratto, sono istituti molto differenti sia per natura giuridica che per disciplina normativa ([3]), è importante sottolineare che, mentre gli attori del suddetto giudizio hanno chiesto ed ottenuto una «risoluzione» del contratto di viaggio organizzato per impossibilità sopravvenuta, l’art. 7, lett. d, d.lg. 111/1995 – richiamato dal giudice a supporto della sua decisione – prevede il differente istituto del «recesso» per fatto sopraggiunto non imputabile o per grave inadempimento della controparte.

 

D’altra parte, nelle disposizioni normative relative ai contratti di vendita dei pacchetti turistici la risoluzione non è mai menzionata, essendo espressamente contemplate l’ipotesi del recesso e l’ipotesi della richiesta di risarcimento del danno.

 

In particolare, il diritto potestativo di recedere dal contratto è riconosciuto ad entrambi i contraenti (turista consumatore ed organizzatore o venditore) qualora esso sia giustificato da un fatto sopraggiunto non imputabile (caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo) oppure dal grave inadempimento della controparte; mentre, nel caso di un aumento di oltre il 10% del prezzo forfettario di vendita del pacchetto turistico o di significativa modifica delle originarie condizioni contrattuali, il diritto di recesso è riconosciuto al solo turista consumatore (4).

 

Nelle prime due ipotesi la normativa vigente stabilisce che gli effetti di cui all’art. 1385 c.c. non si producono; si può, dunque, dedurre che il fatto sopraggiunto non imputabile dà luogo alla restituzione della caparra e che il grave inadempimento della controparte, se è imputabile al turista-consumatore, dà luogo all’incameramento della caparra da parte dell’organizzatore (o venditore), se è imputabile a quest’ultimo ne limita l’obbligo alla restituzione di  una somma di denaro pari solo a quanto versatogli e non al doppio, come invece è previsto dalla disposizione civilistica. Inoltre, visto che la normativa di settore richiama per intero l’art. 1385 c.c., deve ritenersi esclusa anche la possibilità per la parte non inadempiente di agire, ai sensi dell’ultimo comma di tale disposizione,  per l’esecuzione del contratto o per la sua risoluzione oltre che per il risarcimento del danno.

 

Nelle ipotesi, poi, di recesso del turista-consumatore per revisione del prezzo o per modifica delle condizioni contrattuali, allo stesso viene riconosciuto, sempre dalla normativa di settore, il diritto al rimborso della somma di denaro già corrisposta oltre al diritto di essere risarcito di ogni ulteriore danno (5).

 

Per quanto concerne, invece, le ipotesi di risarcimento del danno, esse sono specificatamente previste per i casi di annullamento del viaggio o di mancato e inesatto adempimento,  imputabili all’organizzatore od al venditore, sia delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico (6) sia delle prestazioni che ne formano oggetto (7).

 

Occorre, poi, dire che le ipotesi di recesso previste per il contratto di viaggio organizzato fanno capo a fatti la cui verificazione è anteriore all’inizio dell’esecuzione del contratto (8). Le ipotesi di risarcimento del danno, invece, sono riconducibili a fatti che intervengono durante l’esecuzione del contratto, determinando un mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni ivi previste.

 

Per una più corretta impostazione, inoltre, si deve evidenziare che, secondo autorevole dottrina (9), la mancata presentazione del passeggero alla partenza determina l’estinzione dell’obbligazione del vettore: sicché, se il viaggiatore non riesce a presentarsi, per causa a lui non imputabile, alla data e nel luogo concordati per fruire della prima in ordine di tempo fra le prestazioni del pacchetto turistico (nel caso di specie, il trasporto aereo verso la meta della vacanza), il  tour operator ed il singolo prestatore (nel nostro caso il vettore) devono ritenersi liberati dal contratto, in quanto risolto per impossibilità sopravvenuta con conseguente diritto del viaggiatore alla restituzione del prezzo ed escluso ogni risarcimento; se, invece, l’impedimento è imputabile al passeggero, questi non ha chiaramente diritto alla restituzione di alcunché.

 

In conclusione, il giudice triestino, dichiarando estinta l’obbligazione del tour operator per la l’impossibilità a fruirne e riconoscendo ai due viaggiatori il diritto alla restituzione del prezzo pagato, ha ritenuto irreprensibile, secondo il criterio della diligenza, il loro comportamento nell’organizzazione del trasferimento da Trieste a Milano, reputando inesigibile da parte loro un operato diverso. Per chi scrive, invece, il comportamento dei turisti nel preparare gli spostamenti sarebbe stato non propriamente diligente, non avendo debitamente tenuto conto del fatto che il viaggio organizzato avrebbe avuto inizio in un aeroporto (Milano Malpensa) distinto e distante da quello della propria città (Trieste), per cui non sarebbe stato irragionevole calcolare un eventuale ritardo nell’arrivo (10).

 

Avv.  Eduardo Gregoraci

 


(1) La sentenza impugnata dinanzi il Tribunale è del Giudice di pace di Trieste 16 dicembre 2002, in Dir. trasp. 2004, 219, con con nota di E. LIGATO, Profili di vessatorietà dell’art. 9 delle condìzioni generali di trasporto dell'Alitalia.  Nello stesso senso della sentenza annotata si veda Trib. Milano 14 dicembre 1992, in Cd-rom UTET, 2007; sull’impossibilità sopravvenuta quale causa di recesso del viaggiatore si veda Trib. Lanciano 1 luglio 2002, in Dir. mar. 2003, 930, con nota di D. PIPPIA, Osservazioni in tema di recesso del viaggiatore nel contratto di crociera turistica; sul diritto di recesso del viaggiatore si veda anche Giudice di pace di Catania 6 ottobre 2005, in Cd-rom UTET, 2007; sulla responsabilità dell’organizzatore per il ritardato arrivo all’aeroporto di partenza del volo di trasferimento estraneo al pacchetto turistico si veda Giudice di pace di Venezia 8 giugno 2000, in Cd-rom UTET, 2007. Per App. Milano 1 marzo 1996, in Cd-rom UTET, 2007, la impossibilità del turista di usufruire del pacchetto turistico non determina la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. Si veda anche Trib. Monza 29 agosto 2005, in Cd-rom UTET, 2007, secondo cui la sopravvenuta impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 c.c., estingue l'obbligazione, è quella che concerne direttamente la prestazione e non quella che pregiudica le possibilità della sua utilizzazione da parte del creditore.

(2) Il d.lg. 111/1995 è stato abrogato dal d.lg. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice del consumo), nel quale sono state trasfuse con alcune parziali modifiche le sue disposizioni. All’art. 7, lett. d, d.lg. 111/1995 corrisponde  ora l’art. 86, lett. d), c. cons.

([3]) Il recesso costituisce diritto potestativo (riconosciuto ad una delle parti dalla legge o dal contratto) di sciogliersi dal contratto mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'altra parte ed è regolato dall'art. 1373 c.c.; la risoluzione, invece, costituisce la conseguenza di una sopravvenuta anomalia funzionale del sinallagma contrattuale rappresentata dal grave inadempimento di una delle parti, dalla impossibilità sopravvenuta o dalla eccessiva onerosità (art. 1453 c.c.).

(4) Art. 90, 91 e 92 c. cons.

(5) A voler essere precisi, deve sottolinearsi che il codice del consumo prevede anche un’altra ipotesi di recesso in favore del turista-consumatore quando all’art. 88, comma 1, lett. h,  dispone che nell’opuscolo informativo, posto a disposizione del viaggiatore, devono essere indicati i termini, le modalità ed il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 qualora il contratto sia stato negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.

(6) Art. 93 c. cons.

(7) Art. 95 e 96 c. cons.

(8) Con ciò allineandosi all’istituto del recesso previsto dal nostro codice civile, il cui art. 1373 dispone che «se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto , tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione».

(9) In tal senso, A. ANTONINI, Corso di diritto dei trasporti, II ed., Milano, 2008, 220; nonché A. LEFEBVRE D’OVIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, XI ed., Milano, 2008; M. CASANOVA – M. BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti, Milano, 2007, 95. Tuttavia, L. TULLIO, La tutela del passeggero e dell’auto al seguito nel contratto di trasporto marittimo, in Studi di econ. e dir. 1992, 384 s., ritiene che, nel solo caso in cui il vettore dovesse essere tenuto ad attendere il passeggero ritardatario, potrebbe configurarsi un’ipotesi di mora del creditore: in tale evenienza l’obbligazione del vettore non si estinguerebbe. Sull’estinzione dell’obbligazione del vettore per impossibilità sopravvenuta, in giurisprudenza si vedano: Giudice di pace di Udine 2 marzo 2006, in Dir. trasp. 2007, con nota di E. GREGORACI, Avversità atmosferiche, mancata esecuzione del trasporto aereo e tutela del passeggero; Giudice di pace di San Donà di Piave 13 settembre 2004, in Dir. trasp. 2006, con nota di E. PETENZI, Chiusura dell’aeroporto, cancellazione del volo, impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al vettore e diritti del passeggero.

(10) Peraltro, il ritardo del volo Alitalia era stato di circa una ora o poco più e comunque inferiore alle due ore, il che fa dedurre che le coincidenze orarie fra questo volo e quello incluso nel pacchetto turistico fossero davvero esigue.