TIBUNALE DI TRIESTE 5 APRILE 2007

Est. SANSONE

Tizia e Caio (avv. R. L.) c. Tour Operator “X” – Tour Operator “Y” (avv. S. P.) – Compagnia Aerea “Z” (avv. A. A.)

 

Turismo - Contratto di viaggio organizzato - Impossibilità della prestazione non imputabile al viaggiatore - Estinzione dell’obbligazione - Risoluzione del contratto - Restituzione del prezzo 

RIASSUNTO DEI FATTI ─ La signora Tizia ed il signor Caio acquistarono dal Tour Operator “X” un pacchetto turistico relativo ad un viaggio in Siria e Giordania con partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa nella mattinata del 13 marzo 2001. Per giungere da Trieste a Milano, i signori Tizia e Caio presero un volo della Compagnia Aerea “Z” che, tuttavia, giunse a destinazione con oltre un’ora di ritardo, impedendo loro di imbarcarsi sul volo in partenza per la Siria e di fruire del pacchetto turistico acquistato, il quale fu irrimediabilmente perduto. Per tale motivo, i due passeggeri citarono dinanzi il Giudice di pace di Trieste il Tour Operator “X” (in seguito incorporata dal Tour Operator “Y”) ed il vettore “Z”, chiedendo la risoluzione del contratto concluso con X e la condanna di questi, in via alternativa e/o concorrente e/o solidale con Z, alla restituzione dell’importo di euro 1.960,99 quale prezzo del viaggio acquistato e non effettuato. Regolarmente costituitesi, le convenute contestarono la domanda attorea sul rilievo che al Tour Operator “X” non poteva essere imputata la impossibilità di utilizzazione della prestazione e che alla Compagnia Aerea “Z” non poteva essere addossata la responsabilità per il ritardo sul rilievo che la compagnia non assume l’impegno di trasportare a destinazione entro un determinato tempo, essendo gli orari di arrivo meramente indicativi. Il Giudice di pace di Trieste, fatte proprie le contestazioni delle convenute, con sentenza del 16 dicembre 2002 rigettò la domanda dei signori Tizia e Caio, talché essi proposero appello dinanzi il Tribunale di Trieste. In secondo grado, la Compagnia Aerea “Z” definì transattivamente la sua posizione, sicché il giudizio fu proseguito dagli appellanti solo nei confronti dei Tour Operator “X” ed “Y”, ribadendovi la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta non imputabile con conseguente obbligo di restituzione del prezzo.

Nella vendita di un pacchetto turistico, l’impossibilità del turista-viaggiatore di usufruire della vacanza per causa a lui non imputabile in quanto riferibile a terzi (nella specie, per il ritardo nell’arrivo a destinazione del volo con cui gli acquirenti del pacchetto turistico avrebbero raggiunto l’aeroporto di partenza) fa venire meno l’interesse del viaggiatore alla prestazione con conseguente estinzione del rapporto obbligatorio, risoluzione del contratto e restituzione del prezzo pagato.

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE – A seguito della transazione conclusa tra gli appellanti e la Compagnia Aerea “Z”, il motivo d’appello che il Tribunale è chiamato a valutare è quello relativo all’ammissibilità della risoluzione del contratto turistico a seguito dell’impossibilità degli appellanti di utilizzazione della prestazione del Tour Operator “Y”.

Come sottolineato dalla migliore dottrina, l’impossibilità di utilizzazione della prestazione fa venire meno l’interesse del creditore alla prestazione medesima, con la conseguente estinzione del rapporto obbligatorio.

L’estinzione comporta allora la risoluzione del contratto in quanto ne rende irrealizzabile la causa concreta.

Perché l’inutilizzabilità della prestazione non gravi sul creditore occorre che non gli sia imputabile.

Nel caso in esame è pacifico che l’impossibilità per gli appellanti di utilizzare il pacchetto turistico acquistato derivò dal notevole ritardo del trasporto con volo della Compagnia Aerea “Z” da Trieste a Milano, un fatto questo sicuramente non imputabile a loro ed al cui rischio, certo, si sarebbero potuti sottrarre ma a costi intollerabili sì da rendere inesigibile il comportamento preteso dal Tour Operator “Y”: partire il giorno precedente e pernottare a Milano.

Va peraltro rilevato che l’art. 7, lett. d, d.lg 17 marzo 1995 n. 111 (attuazione della dir. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso») riconosce al turista la possibilità di recedere dal contratto senza dover subire gli effetti sanzionatori previsti dall’art. 1385 c.c. quando «il recesso dipenda da fatti sopragiunti non imputabili» al turista.

Il Tour Operator “Y” va pertanto condannato a restituire agli attori la somma di euro 1.960,99, oltre agli interessi legali dal 21.1.02 al saldo.

Non può trovare, infine, accoglimento la domanda di manleva proposta dal Tour Operator “Y” nei confronti della Compagnia Aerea “Z” atteso che la somma che la prima deve restituire agli appellanti comprende certamente i servizi che, non essendo stati utilizzati dagli appellanti, non hanno comportato il pagamento di nessun corrispettivo da parte del Tour Operator “Y”.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite tra la Compagnia Aerea “Z” ed il Tour Operator “Y”, mentre quest’ultima va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellanti.