GIUDICE DI PACE DI UDINE 2 MARZO 2006

Est. MANNO

Tizio (in proprio) c. Compagnia Aerea “X” s.p.a. (avv. G. C.)

 

Trasporto di persone – Trasporto aereo – Cancellazione del volo per avverse condizioni meteorologiche - Irresponsabilità del vettore.

 

Trasporto di persone – Trasporto aereo - Inesecuzione del contratto di trasporto - Obbligo del vettore di rimborso del biglietto al passeggero.

 

RIASSUNTO DEI FATTI ─ L’avv. Tizio, dovendosi recare a Roma per discutere una causa dinanzi al Consiglio di Stato, acquistò un biglietto per il volo della Compagnia Aerea “X” Trieste-Roma del giorno 7 ottobre 2004. Il giorno del volo, giunto l’aereo sull’aeroporto di Roma Fiumicino, il comandante informò i passeggeri che il velivolo era costretto a ritornare indietro per impossibilità di atterraggio a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Rientrati all’aeroporto Ronchi dei Legionari di Trieste, l’avv. Tizio, contando di riuscire a partire con il volo successivo, chiese ed ottenne dalla segreteria del Giudice amministrativo un posticipo di orario dell’udienza; nondimeno pure questo volo venne cancellato. Per il mancato compimento del viaggio l’avv. Tizio citò il vettore aereo dinanzi all’autorità giudiziaria per ottenere: il risarcimento del danno emergente, per euro 217,22, pari al costo del biglietto; il risarcimento del lucro cessante, per euro 1.236,24, pari agli onorari per mancata discussione davanti al Consiglio di Stato; il risarcimento del danno biologico e/o esistenziale, quantificabile in euro 927.

Nel trasporto aereo di persone la mancata esecuzione del contratto, dovuto all’impossibilità di atterrare nell’aeroporto di destinazione a causa del mancato consenso dell’ente di controllo del traffico aereo  per l’avversità delle condizioni meteorologiche, non dà diritto al passeggero di chiedere il risarcimento dei danni, trattandosi di impossibilità nell’adempimento per causa non imputabile ex art. 1218 c.c.

In caso di mancata esecuzione del trasporto per cause non imputabili al vettore è suo obbligo rimborsare al passeggero il costo del biglietto in quanto l’alea dell’impossibilità di esecuzione del trasporto incombe sul vettore e non sul viaggiatore.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE – È sostanzialmente infondata, ad avviso del giudicante, la domanda e, come tale, immeritevole di riconoscimento.

Perplessità aveva, già all’inizio, suscitato il dichiarato mancato atterraggio senza giustificato motivo del volo oggetto di controversia, asserito dall’attore, con riguardo, quantomeno, ai non trascurabili costi legati alla predisposizione ed esecuzione di un volo di linea il cui mancato completamento, pertanto, non poteva che essere verosimilmente collegato a precise e sostanziali ragioni che ne avevano determinato dell’interruzione.

Un tanto, anche in considerazione del rigorosissimo disciplinare di navigazione aerea in virtù del quale le fasi del volo, dal decollo all’atterraggio, sono sottratte alla libera disponibilità del vettore e dello stesso pilota e rimesse all’Ente di controllo del traffico aereo che ne disciplina lo svolgimento fin nei minimi particolari.

L’esecuzione del volo è, infatti, preceduto dalla presentazione di un dettagliato piano di volo; ha inizio con l’autorizzazione al decollo accordata dall’organo di controllo del traffico nello spazio aereo di competenza; è seguito durante il percorso dai settori di questo stesso organo preposti al controllo delle porzioni di spazio aereo via via impegnate dall’aeromobile; accede all’avvicinamento dell’aeroporto di destinazione e si conclude con l’atterraggio, sempre su autorizzazione della rappresentanza di detto organo presso l’aeroporto di destinazione che la concede in relazione alle condizioni di traffico del momento, di ricettività della struttura aeroportuale, delle condizioni meteorologiche presenti sulla zona, nonché di tutte le altre possibilità idonee a consentire il completamento in sicurezza del volo.

In tale contesto operativo delle procedure per la navigazione aerea civile, conosciute nelle sue linee generali dagli utilizzatori del mezzo aereo e ritenuta essenziale per l’esito della lite l’acquisizione delle informazioni circa le reali ragioni che avevano determinato il mancato atterraggio del volo, riservata ad un momento successivo l’eventuale assunzione, ove necessaria, della prova testimoniale richiesta dall’attore, era stata preliminarmente emessa la richiamata ordinanza di deposito dei tabulati meteo della giornata di riferimento, prima, a carico degli Aeroporti di Roma/Fiumicino – Direzione del traffico aereo e, su declinazione di questa per incompetenza, rinnovata nei confronti dell’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) c/o Aeroporti di Roma/Fiumicino.

L’adempimento dell’ordinanza da parte della destinataria, ha consentito di chiarire che il lamentato atterraggio non aveva potuto avere luogo per avverse condizioni meteorologiche, tanto che in quella stessa mattinata diversi altri voli avevano dovuto essere dirottati verso altri aeroporti per impossibilità di atterraggio all’aeroporto di Roma/Fiumicino.

La chiarificazione di quelle circostanze aveva indotto il giudicante a respingere le ulteriori istanze istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione, e ad invitare, a tal fine, le parti alla precisazione delle conclusioni.

Con riguardo alle informazioni dall’ENAV, in adempimento dell’ordinanza del giudice, prive di pregio giuridicamente e tecnicamente rilevante paiono doversi ritenere le recriminazioni attoree, anticipate a verbale d’udienza e confermate a memoria conclusionale autorizzata, circa la scansione e l’individuazione dei tempi in cui l’atterraggio avrebbe potuto rendersi possibile e ciò in ragione di un duplice ordine di motivi.

Vale anzitutto considerare che la causa non riguardava l’ENAV, ma la Compagnia Aerea “X” e la ricerca delle eventuali responsabilità imputabili alla prima per non avere accordato l’autorizzazione all’atterraggio nei tempi ritenuti utili dall’attore, oltre a non essere stata espressamente richiesta, avrebbe costituito, in ogni caso, ipotesi di accertamento a carico di terzo estraneo alla causa. Vale la pena osservare, di poi, che l’ENAV, ente istituzionalmente preposto al controllo del traffico aereo, riveste, nell’ambito dell’espletamento delle funzioni affidate, la qualifica del pubblico ufficiale le cui dichiarazioni assumono la valenza di prova privilegiata (art. 2700 c.c.) contestabile con querela di falso e prova contraria a carico della parte dissenziente.

Per le stesse ragioni inconcludenti ed inconferenti paiono palesarsi anche le recriminazioni in ordine all’omesso ricorso alle procedure di atterraggio strumentale, atteso che valutazioni al riguardo sono da ritenere esclusivamente riservate allo stesso ente di assistenza al volo che le esercita, a suo prudente apprezzamento in relazione alle condizioni minime di completamento in sicurezza delle pratiche di atterraggio.

Tutto quanto innanzi osservato e considerato rende dubbia la fondatezza della domanda perfino sotto l’aspetto della stessa legittimazione passiva della Compagnia Aerea “X” s.p.a., atteso che il mancato atterraggio non poteva essere imputato al vettore aereo convenuto in giudizio, bensì al mancato consenso all’atterraggio dell’ente di controllo del traffico aereo.

Vale, in ogni caso, a discolpa della convenuta, l’impossibilità nell’adempimento, ex art. 1218 c.c. per causa non imputabile che, al riguardo, non pare potersi disconoscere.

La non responsabilità nell’inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di trasporto, comunque, valido ed inadempiuto, non costituisce motivo di sottrazione all’obbligo del rimborso del costo del biglietto che, atteso l’ineseguito trasporto, è da ritenere, a parere del giudicante, ugualmente dovuto, incombendo l’alea dell’impossibilità di esecuzione non sul viaggiatore, ma sul vettore (omissis).

Per questi motivi il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, respinge la domanda attorea in quanto non legittimamente e sostanzialmente fondata.