LA PROCURA PER LA DIFFIDA AD ADEMPIERE DEVE ESSERE RILASCIATA PER ISCRITTO A PENA DI NULLITÀ

(Nota dell’ Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  a Cassazione civile, SS.UU., sentenza 15.06.2010 n° 11567)

 

La procura per la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c., deve essere rilasciata per iscritto, a prescindere dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato ad essere risolto.

È questo il principio statuito dalle Sezioni Unite nella sentenza in epigrafe, nella quale è stata affrontata la questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, se la diffida ad adempiere debba essere considerata valida anche qualora sia stata firmata da una persona, priva di procura rilasciata per iscritto.

Tale problema, fino a questo momento, era stato affrontato soltanto in tre decisioni delle Sezioni semplici, le quali, tuttavia, vi avevano dato soluzioni del tutto contrapposte.

In particolare, in tali sentenze è stato ritenuto che:

- <<affinchè la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall'altro contraente, possa produrre gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., è necessario che quel soggetto sia munito di procura scritta del creditore, e che tale procura sia allegata, o comunque portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei, atteso il carattere negoziale della diffida medesima, quale atto unilaterale destinato a incidere sul rapporto contrattuale determinandone la risoluzione per l'inutile decorso del termine assegnato>> (Cassazione civile. 25 marzo 1978, n. 1447);

- è pienamente valida ed efficace la diffida ad adempiere di un contratto preliminare di compravendita, intimata, per conto e nell'interesse dei contraente, da un soggetto fornito di un semplice mandato verbale, come pure quella sottoscritta da un falsus procurator, e successivamente ratificata dalla parte interessata. Ciò in quanto, sebbene l'art. 1350 c.c. stabilisce l'obbligo della forma scritta per la conclusione o la modifica dei contratti relativi a diritti reali immobiliari, né esso, né altra disposizione di legge prevedono un simile requisito di forma per ogni comunicazione o intimazione riguardante l'esecuzione di detti contratti (Cassazione civile 26 giugno 1987, n. 5641);

- ai sensi del combinato disposto degli art. 1324 e 1392 c.c., la procura per la diffida ad adempiere a norma dell'art. 1454 c.c., deve essere effettuata per iscritto solamente nei casi previsti dalla legge e, di conseguenza, nel caso in cui per il contratto che si intende risolvere sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem (Cassazione civile).

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di seguire l'orientamento segnato dalla prima pronuncia, statuendo il principio secondo il quale <<La procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c., deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi ad essere risolto>>.

Dopo aver analizzato gli artt. 1454, 1324 e 1392 c.c., nella motivazione della sentenza viene affermato come la diffida ad adempiere debba essere certamente ricompresa tra gli atti equiparati ai contratti, in virtù della sua natura prettamente negoziale.

Ciò in quanto si tratta di una manifestazione di volontà, consistente nell'esplicazione di un potere di unilaterale disposizione della sorte di un rapporto, la quale di per sè è idonea ad influire direttamente nella realtà giuridica, anche in considerazione della circostanza che dà luogo all'automatica risoluzione ipso iure del vincolo sinallagmatico, senza la necessità di una pronuncia giudiziale, nel caso di inutile decorso del termine assegnato all'altra parte.

In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto indispensabile che la procura per intimare la diffida ad adempiere sia rilasciata nella medesima forma, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi a essere risolto.

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FONTE: ALTALEX del 13.07.2010

AUTORE: Avv. Elena Salemi