FONTE: Altalex, 08.07.2010

 

TRIBUNALE DI CATANZARO

Sezione II Civile

Ordinanza 3 giugno 2010

(est. F. Tallaro)

Il Giudice, dott. Francesco Tallaro,

letti gli atti ed esaminati documenti della presente causa,

decidendo sulle richieste istruttorie delle parti;

ritenuta, quanto alla prova articolata da parte attrice:

- l’ammissibilità e la rilevanza della prova per testi dedotta nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c.;

- la superfluità dell’ordine di esibizione richiesto e della consulenza tecnica d’ufficio finalizzata a verificare se la scala fosse stata posta in condizioni di sicurezza;

ritenuto di dover riservare all’esito la decisione sulla richiesta consulenza tecnica d’ufficio medico legale;

preso atto che, essendo il presente procedimento iniziato successivamente al 4 luglio 2009, trovi applicazione l’art. 81-bis disp. att. c.p.c., rubricato calendario del processo, in base al quale “il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini”;

sentite le parti sul punto;

ritenuto che la disposizione de qua debba essere applicata secondo un principio di ragionevolezza, pena la sua esposizione a censure di legittimità costituzionale, sicché essa – da un lato – non deve comportare, contrariamente alle finalità che hanno animato il legislatore, un appesantimento dell’attività giurisdizionale ed un rallentamento del processo, mentre – dal’altro lato – nel darvi attuazione occorre tener conto della situazione contingente;

considerato che questo Ufficio giudiziario accusa carenze d’organico e pendenze tali che il carico di lavoro è di molto superiore a quello che rende possibile un’agevole gestione del ruolo;

atteso che la situazione è vieppiù peggiorata dalla necessità di esaurire rapidamente l’enorme numero di giudizi d’appello avverso sentenze dei Giudici di Pace in controversie di natura seriale, nonché le cause di antica pendenza sul ruolo residuate dalla soppressione della Sezione Stralcio di questo Tribunale;

considerato ulteriormente che al presente Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello è assegnata la competenza sui numerosissimi procedimenti in materia di impugnazione del diniego della protezione internazionale, ai sensi dell’art. 35, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, i quali appaiono avere precedenza assoluta su ogni altra causa di natura non cautelare, dato il loro oggetto – attinente ai diritti fondamentali della persona – ed il trattamento accelerato accordato loro dallo stesso legislatore (cfr. comma 10 del medesimo art. 35 citato); che inoltre la sopravvenienza di tali procedimenti, legata ai flussi migratori, è imprevedibile;

ritenuto che, in ragione di quanto sopra, non sia possibile in alcun modo ipotizzare la durata del presente procedimento, sicché è del tutto irragionevole indicare nel calendario del processo una del tutto ipotetica data per la precisazione delle conclusioni ovvero per la discussione orale;

ritenuto, inoltre, che rappresenterebbe un inutile ed irragionevole appesantimento dell’attività di programmazione del ruolo la previsione di udienze per il compimento di attività istruttorie non ancora ammesse ovvero per l’espletamento di quelle attività che per ragioni varie (mancata comparizione dei testimoni, astensione dalle udienze, malori del giudice o delle parti) non possano essere compiute all’udienza fissata;

ritenuto, pertanto, di dover apprestare il calendario del processo limitatamente all’attività istruttoria già ammessa, ed ipotizzando che essa si compia effettivamente all’udienza fissata;

P.Q.M.

- ammette la prova per testi dedotta da parte attrice;

- non ammette le rimanenti istanze istruttorie;

- riserva all’esito la decisione sulla richiesta consulenza tecnica d’ufficio;

- fissa il seguente calendario del processo:

DATA

INCOMBENTE

16 dicembre 2010

Escussione dei testi ammessi


- rinvia all’udienza del 16 dicembre 2010, ore 11.00 per l’escussione dei testi ammessi.

 

    Il Cancelliere                                        Il Giudice

Dott. Massimo Arcadia           Dott. Francesco Tallaro

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FONTE: Altalex, 08.07.2010