Debiti per tasse e tributi? Niente ipoteca se il debito non supera gli 8.000 euro

 

(Nota dell’ Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  a Cassazione civile, SS.UU., 22.02.2010 n. 4077)

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Storico intervento delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di riscossione coattiva dei crediti dello Stato.

 

Con la sentenza n. 4077/2010 qui in commento, la Suprema Corte specifica che l’ipoteca immobiliare, quale garanzia reale al soddisfacimento del creditore, è atto prodromico alla promozione di esecuzione immobiliare e, pertanto, soggetta agli stessi limiti di valore previsti per l’instaurazione di detta procedura, cioè euro 8.000,00.

 

Questa interpretazione si pone in contrasto con la tesi dell’ente creditore che riteneva l’iscrizione legittima in forza dell’interpretazione letterale degli articoli 76 e 77 drp 602/73 prevedono un importo limite per l’instaurazione di esecuzione immobiliare e non per l’iscrizione di ipoteca.

 

La Corte boccia questa tesi affermando che, così come non è consentito agire in via coattiva tramite espropriazione immobiliare per la tutela di crediti per importi inferiori agli euro 8.000,00, allo stesso modo, non è legittimo iscrivere ipoteca su beni immobili laddove l’importo iscritto nel ruolo di riscossione sia inferiore al medesimo importo e ciò perché l’ipoteca è di atto funzionale e strumentale alla tutela del credito da realizzarsi, appunto, in via espropriativa.

 

La Corte si dimostra, così, in disaccordo con prospettazione della questione offerta dai giudici di merito (Tribunale di Nola, sez. I, sentenza n. 408 del 17/03/2008; Tribunale di Bologna sentenza n. 1015/07 del 02 maggio 2007; Tribunale di Napoli, sez. dist. Casoria, sentenza n. 149/2006; Tribunale di Napoli, sez. X, sentenza n. 12785/2006) secondo cui l’iscrizione ipotecaria godrebbe di autonomina ed indipendenza rispetto al procedimento esecutivo., nonché dal legislatore che, nel riformare l'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, riconducendo alla competenza delle Commissioni tributarie le impugnazioni delle ipoteche di cui all'articolo 77, DPR 602/73, oltre che dei fermi dei beni mobili registrati di cui all'articolo 86, DPR 602/73, ha escluso la natura esecutiva degli stessi.

 

Diversamente le Sezioni Unite ritengono che l’ipoteca, quale peso imposto al bene con finalità i garantire il creditore, svolge la funzione sua propria in sede di giudizio di esecuzione, garantendo al creditore c.d. “iscritto” il soddisfacimento in via preferenziale sul ricavato della vendita.

 

Questo collegamento funzionale tra ipoteca e procedura espropriativa, dunque, autorizza ad estendere all’ipoteca la disciplina prevista per l’esecuzione, in virtù di un’interpretazione logica della medesima.

 

Quindi, che fine fa l’ipoteca eventualmente iscritta per importi inferiori?

 

La Cassazione nulla dice in proposito, né precisa chi ed in quanto tempo debba procedere alla cancellazione, né chi deve accollarsi i costi di dette operazioni né, tanto meno,quali siano gli effetti dell’eventuale pignoramento immobiliare avente ad oggetto un bene su cui sia stata impropriamente iscritta ipoteca.

 

La risposta è devoluta alla prassi applicativa che seguirà questa importante pronuncia.

 

 

 

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FONTE: ALTALEX n. 2791 del 05.03.2010.

AUTORE: Avv. Marta Buffoni.