Consiglio di Stato, sentenza n.156 del 14/01/2013

Sussiste la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione se quest’ultima ha tenuto un comportamento tale da determinare il mancato rispetto dei generali canoni di buona fede e correttezza in contraendo, che si è risolto in un'attività nel suo complesso illegittima, la quale ha comunque determinato l'impossibilità del sorgere del vincolo contrattuale (nel caso di specie, atteso che - per un verso - le trattative fra le parti sono state interrotte al mero stadio dell'aggiudicazione provvisoria, ancorché non formalmente intervenuta, e che - per altro verso - nel corso di tale fase grava sul soggetto pubblico l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, atteso che nel corso delle trattative sorge tra le parti un rapporto di affidamento che l'ordinamento ritiene meritevole di tutela. Pertanto, la p.a. è tenuta al risarcimento sia del danno emergente, consistente nelle spese sostenute per la partecipazione alla gara, sia del danno curriculare, derivante dalla mancata stipulazione ed esecuzione del contratto, non potendosi far valere, da parte dell’impresa incolpevole, nelle contrattazioni successive, il requisito economico pari al valore dell’appalto non eseguito, posto che ciò è derivato dalla sopravvenuta illegittima attività dell’amministrazione, nella misura stabilita in via equitativa, del 3% dell’offerta presentata.