FONTE: Altalex, 29.03.2010

 

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

SEZIONE CIVILE

Sentenza 18 marzo 2010

 

Il giudice istruttore,

letti gli atti e la richiesta di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. avanzata da parte attrice;

a scioglimento della riserva assunta in data 2 marzo 2010, previa concessione alle parti di termine per note illustrative fino al 12 marzo 2010

OSSERVA

La domanda introduttiva del presente giudizio è stata proposta da TA al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti nell’esecuzione di alcuni lavori appaltati dal Condominio B all’impresa edile artigiana di GA.

Ha allegato, in particolare, l’istante che antecedentemente all’instaurazione del giudizio il condominio aveva offerto, previa delibera a maggioranza dell’assemblea, la somma di euro 3.890,16, a saldo e stralcio del pregiudizio sofferto, ma tale somma era stata da essa rifiutata in quanto non corrispondente all’entità del danno patito.

Su tale presupposto, tuttavia, ha chiesto l’emanazione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per l’importo oggetto dell’offerta transattiva, qualificando l’importo medesimo come non contestato tra le parti.

L’istanza deve essere rigettata.

La “non contestazione” che permette la pronuncia di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. consiste, infatti, in un contegno processuale, non potendo concorrere ad integrarla atteggiamenti assunti dalla parte prima e al di fuori del giudizio (Cass. 22 gennaio 1998, n. 609). Il provvedimento in questione, pertanto, non può essere pronunciato dall’istruttore ove una parte, dichiaratasi disponibile stragiudizialmente al pagamento di una certa somma, in giudizio contesti i presupposti della domanda avversaria, come è accaduto nel caso di specie.

Il Condominio, infatti, ha offerto ante causam alla T la somma di euro 3.890,16 a fini transattivi, per evitare l’instaurazione del giudizio, poi ugualmente intrapreso dall’odierna attrice. In sede contenziosa, invece, lo stesso condominio ha chiesto l’integrale rigettato dell’avversa domanda, lamentando che i danni sofferti dall’attrice non si sarebbero verificati ove la stessa avesse tenuto un comportamento diligente, denunciando immediatamente le infiltrazioni verificatesi nel suo appartamento asseritamente a causa della non corretta esecuzione dei lavori sul tetto da parte dell’impresa G. Solo in via subordinata ha invocato la quantificazione dei danni operata dalla T, chiedendo una riduzione rispetto all’ammontare richiesto in quanto non corrispondente all’entità del pregiudizio sofferto.

Trattasi, quindi, di contestazione specifica, sia in ordine all’an che in ordine al quantum debeatur, che, allo stato, impedisce l’emanazione della richiesta ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. Né, come detto, può valere come non contestazione implicita l’offerta fatta dal Condominio prima dell’instaurazione del giudizio, potendo essa sottendere considerazioni del tutto diverse dal riconoscimento della fondatezza dell’avversa pretesa, quali la possibilità di evitare i tempi e i costi di un giudizio di cui la stessa T aveva preannunciato l’incardinazione.

Segue la concessione dei termini ex art., 183, comma 6, c.p.c. richiesti in prima udienza da tutte le parti. Viene fissato un termine identico di decorrenza, al fine di evitare che il diritto di difesa delle parti possa essere pregiudicato dalla più o meno tempestiva comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

letto l’art. 186 bis c.p.c.,

RIGETTA l’istanza di emanazione di ordinanza per il pagamento di somme non contestate avanzata da parte attrice;

letto l’art. 183, comma 6, c.p.c.

CONCEDE alle parti i seguenti termini perentori:

1) termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che siano conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione del mezzi di prova e produzioni documentali;

3) termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria;

FISSA, quale dies a quo della decorrenza dei predetti termini, per tutte le parti, la data del 4 maggio 2010;

FISSA udienza in data 12 ottobre 2010, ore 10:00, per la decisione sulle richieste istruttorie formulate dalle parti e gli eventuali ulteriori provvedimenti di cui all’art. 183, comma 7, c.p.c.;

INVITA le parti che non lo abbiano già fatto a formare i propri fascicoli in conformità a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c.;

MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Lamezia Terme, 18 marzo 2010.

Il giudice istruttore
dott.ssa Giusi Ianni

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FONTE: Altalex, 29.03.2010