Cass. civ., Sez. II, 22/11/2004, n.22032

Lo spazio non costituisce oggetto di diritti e quindi non può costituire oggetto di proprietà autonomo rispetto alla proprietà del suolo, in quanto esso è uno mezzo necessario per l'esistenza e l'esercizio del diritto di proprietà. Se ne ricava che anche la cosiddetta colonna d'aria (ovvero lo spazio sovrastante un edificio) non costituisce oggetto di diritti e non può costituire oggetto di proprietà autonoma rispetto alla proprietà dell'ultimo piano dell'edificio o alla proprietà esclusiva del lastrico solare. Il concetto di cosiddetta colonna d'aria va inteso, quindi, come diritto in capo al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio ovvero al proprietario esclusivo del lastrico solare di utilizzare, senza alcuna limitazione, il suddetto spazio sovrastante mediante la soprelevazione. Tale facoltà non comporta l'esonero dall'obbligo di corrispondere l'indennità di soprelevazione previsto a carico di chi sopreleva dall'articolo 1127, ultimo comma, del c.c., sempre che i proprietari dei piani sottostanti non rinuncino, espressamente o implicitamente, a tale diritto di credito.

 

FONTE: Guida al Diritto, 2004, 50, 36.