Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12929

Anche nei confronti della persona giuridica, ed in genere dell'ente collettivo, è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione (tra i quali rientra il diritto all'immagine). Verificatasi una tale lesione, oltre all'eventuale danno patrimoniale, è risarcibile, in via equitativa, anche quello non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che costituisce la sua immagine, tanto sotto il profilo dell'incidenza che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica (e quindi dell'ente stesso), quanto sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati con i quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisce.

 

FONTE: Banche dati Platinum, UTET, 2008.