APPALTI: SÌ ALLA PARTECIPAZIONE CON IRREGOLARITÀ FISCALI PENDENTI

(Nota dell’ Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. a Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 17.01.2013 n° 261)

 

Il Consiglio di Stato si è occupato di una vicenda relativa alla partecipazione a gare di appalto in pendenza di procedimenti inerenti presunte irregolarità fiscali.

Nel corso del primo grado di giudizio era stato accolto il ricorso proposto dal candidato escluso dalla procedura in quanto con determinazione successiva all’aggiudicazione, la stazione appaltante aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento del servizio in questione ragione della ritenuta sussistenza della causa ostativa di cui all’art. 38, comma 1, lett. g), del codice dei contratti pubblici, a mente del quale “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, … i soggetti: … g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.

In punto di fatto rilevava che le violazioni fiscali contestate al ricorrente erano state oggetto, nel termine di legge - pur se in epoca successiva al dies ad quem stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione - all’impugnazione dell’avviso di accertamento ovvero all’adempimento dell’obbligazione tributaria.

Detta circostanza – a parere del giudicante - consente di escludere, in conformità al tenore della nota di rettifica adottata dalla stessa Agenzia delle Entrate in data 31 gennaio 2011, la ricorrenza del presupposto della definitività dell’accertamento richiesto dalla legge ai fini dell’operatività della causa di esclusione dalle procedure di evidenza pubblica.

In sostanza, quindi, anche in secondo grado sono stati accolti i principi contenuti nella Circolare 25 maggio 2007, n. 34 con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito gli indirizzi operativi ai propri uffici locali in merito alle modalità di attestazione della regolarità fiscale delle imprese partecipanti a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, alla luce della nuova normativa introdotta dal codice dei contratti pubblici. Principi dai quali emerge che non può essere considerata irregolare la posizione dell’impresa partecipante fino a quando sia ancora pendente il termine per l’impugnazione (o per l’adempimento) ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, non sia passata ancora in giudicato la pronuncia giurisdizionale sfavorevole al contribuente.

 

FONTE: ALTALEX del 11.02.2013.

AUTORE: Avv. Riccardo Bianchini