FONTE: Altalex, 11.02.2013

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE V

Sentenza 11 dicembre 2012 – 17 gennaio 2013, n. 261

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

(OMISSIS)

1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dal Consorzio (...) avverso la determinazione con la quale il Comune di (...) aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento del servizio di pulizia presso gli asili nido comunali e le scuole dell’infanzia comunali in ragione della ritenuta sussistenza della causa ostativa di cui all’art. 38, comma 1, lett. g), del codice dei contratti pubblici.

L’appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum.

Resiste il Consorzio originariamente ricorrente.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All’udienza dell’11 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’appello è infondato.

E’ acquisito, in punto di fatto, che con riguardo alle violazioni fiscali contestate il Consorzio (...) ha proceduto, nel termine di legge pur se in epoca successiva al dies ad quem stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, all’impugnazione dell’avviso di accertamento ovvero all’adempimento dell’obbligazione tributaria.

Detta circostanza consente di escludere, in conformità al tenore della nota di rettifica adottata dalla stessa Agenzia delle Entrate in data 31 gennaio 2011, la ricorrenza del presupposto della definitività dell’accertamento richiesto dalla legge ai fini dell’operatività della causa di esclusione dalle procedure di evidenza pubblica.

Merita, infatti, condivisione l’orientamento interpretativo espresso da questa Sezione (decisione 20 aprile 2010, n. 2213) a tenore del quale l’adempimento o la contestazione nei termini decadenziali all’uopo fissati dalla legge implica che in precedenza le violazioni non potessero reputarsi definitivamente accertate.

Il Collegio ritiene, pertanto, che il giudice di primo grado abbia correttamente fatto applicazione dei condivisibili principi contenuti nella circolare n. 34/E del 25 maggio 2007, con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito gli indirizzi operativi ai propri uffici locali in merito alle modalità di attestazione della regolarità fiscale delle imprese partecipanti a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, alla luce della nuova normativa introdotta dal codice dei contratti pubblici.

Secondo la menzionata circolare vi è regolarità fiscale quando, alternativamente:

- a carico dell’impresa, non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione, ovvero, in caso di impugnazione, qualora la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato;

- in caso di violazioni tributarie accertate, la pretesa dell’amministrazione finanziaria risulti, alla data di richiesta della certificazione, integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.

La circolare precisa inoltre che non può essere considerata irregolare la posizione dell’impresa partecipante qualora sia ancora pendente il termine di sessanta giorni per l’impugnazione (o per l’adempimento) ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, non sia passata ancora in giudicato la pronuncia giurisdizionale.

L’applicazione di dette coordinate conduce alla reiezione dell’appello.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo specificata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

(OMISSIS)

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FONTE: Altalex, 11.02.2013

(*) Si legga la Nota dell’Avv. Riccardo Bianchini