Consiglio di Stato, sentenza n.1974 del 11/04/2013

La falsità delle dichiarazioni è idonea a giustificare l'esclusione dalle gare d'appalto anche in costanza del principio di tassatività delle cause di esclusione, codificato dall'art. 46, comma 1-bis, del codice appalti, poiché costituisce sicuramente elemento essenziale dell'offerta la veridicità delle dichiarazioni che ne fanno parte, incidendo in modo decisivo sull'elemento fiduciario che non tollera vulnus nell'ambito dei contratti pubblici.