Consiglio di Stato, sentenza n.3033 del 03/06/2013
Diversamente dagli ordini professionali, che sono enti esponenziali portatori ex lege degli interessi della categoria che rappresentano, i sindacati, in quanto associazioni non riconosciute dotate di libertà organizzativa e non soggette a vigilanza, verifiche o controlli pubblici, sono privi di legittimazione ad agire per impugnare gli atti di una procedura di gara, salvo che emergano specifici e concreti elementi lesivi di altrettanto specifici e concreti diritti e poteri riconosciuti iure proprio al sindacato.