Consiglio di Stato, sentenza n.3047 del 03/06/2013

L’art. 38 comma 1, d.lgs. n. 163/2006 limitatamente ai soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni di inesistenza di pregiudizi penali, è norma di stretta interpretazione, non suscettibile pertanto di interpretazione estensiva a soggetti ivi non espressamente indicati, in quanto in essa il Legislatore ha voluto contemperare le esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa con quelle di speditezza e certezza delle situazioni giuridiche che sono corollari ineludibili nei rapporti economici e che verrebbero compromessi ove si rimettesse alla stazione appaltante di indagare volta per volta sui poteri di soggetti, quali i procuratori di una società, sia procuratori generali che speciali, onde farne derivare l’esclusione dalla gara.