Consiglio di Stato, sentenza n.3125 del 07/06/2013

La facoltà riconosciuta alla stazione appaltante all’art. 81, comma 3, D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, è gravata da un onere motivazionale particolarmente penetrante, in quanto il suo esercizio va contemperato con i principi generali di tutela dell’affidamento di buona fede ingenerato nel potenziale aggiudicatario, le cui prerogative soggettive non possono essere sacrificate con la riedizione della gara per mere ragioni di ottenimento di un’offerta ancora migliore sul mercato.