Consiglio di Stato, sentenza n.3316 del 14/06/2013


La disposizione di cui all’art. 84, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i è espressione di un principio di carattere generale nell’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, applicabile sia ai settori ordinari che a quelli speciali ed anche laddove la procedura di scelta del contraente sia regolamentata da norme regionali. Ciò in quanto la norma esprime la necessità di conciliare i principi di economicità, semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa con quelli di trasparenza, efficacia ed adeguatezza, oggettivizzando, per quanto possibile, la scelta dei componenti delle commissioni cui è demandata l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinando il possibile distacco da elementi di eccessiva discrezionalità o di arbitrio dell’amministrazione aggiudicatrice che posano pregiudicarne la trasparenza e l’imparzialità.