Consiglio di Stato, sentenza n. 3437 del 25/06/2013

Qualora non sia possibile, per gravi ragioni legate alla tutela dell'interesse pubblico (ad esempio garantire la continuità di un servizio di oggettiva notevole rilevanza reso alla collettività, come la gestione del CUP delle ASL), dichiarare l'inefficacia del contratto illegittimamente affidato e già in parte eseguito, il concorrente ingiustamente privato della commessa ha diritto di ottenere il risarcimento del danno subito, in particolare del lucro cessante (non del danno emergente risarcibile solo in ipotesi di illegittima esclusione), costituito dall'utile d'impresa, parametrato sull'offerta presentata ed sulla media degli utili che le imprese normalmente traggono dalla partecipazione alle gare, e dal danno curriculare, per perdita di chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti in conseguenza del mancato accrescimento della capacità di competere sul mercato.