Consiglio di Stato, sentenza n. 3730 del 11/07/2013

L'esistenza di analitici criteri e sub criteri predeterminati ai fini della valutazione comparativa delle offerte tecniche mediante giudizi esclusivamente numerici non esime la commissione dall'obbligo di valutare congruamente le offerte in gara evitando di introdurre elementi di contraddittorietà nelle proprie valutazioni numeriche, quale ad esempio l'attribuzione, senza alcuna specifica motivazione, del medesimo punteggio, per una o più voci o sottovoci, ad offerte evidentemente molto diverse fra loro. In tal caso, infatti, le operazioni di valutazione delle offerte tecniche limitatamente ai criteri / sub criteri valutati contraddittoriamente e carenti di motivazione devono essere ripetute.