Consiglio di Stato, sentenza n. 4884 del 03/10/2013

Nelle procedure ad evidenza pubblica, il fattore tempo assume valenza viziante dei provvedimenti adottati dalla stazione appaltante solo in presenza della violazione di specifiche disposizioni che, al decorso del tempo, colleghino la perdita della potestà di provvedere o nei casi in cui il ritardo sia espressione, sul piano sintomatico, di evidenti vizi di eccesso di potere e induca al sospetto di una manomissione dei plichi contenenti le offerte.