Consiglio di Stato, sentenza n.2043 del 05/04/2012

In ipotesi di declaratoria di annullamento dell’aggiudicazione per mancata esclusione della prima classificata che versava in difetto di uno dei requisiti richiesti dalla lex specialis per l’ammissione alla gara, alla seconda classificata va riconosciuto il diritto di subentrare nel contratto, dichiarato inefficace, dalla data di pubblicazione della sentenza (risarcimento in forma specifica) oltre al risarcimento del danno (per equivalente) subito per il mancato affidamento dell’appalto nel periodo precedente, che va liquidato in via equitativa nella misura del 10% dell’importo dell’offerta (non dell’importo a base d’asta) presentata dalla danneggiata, diminuito qualora quest’ultima non documenti di non aver potuto utilizzare le risorse aziendali nelle more della gara ovvero di non aver ottenuto un utile aliunde perceptum, oltre ad una somma determinata sempre in via equitativa a titolo di danno curriculare, somme che vanno rivalutate e su cui vanno altresì calcolati gli interessi legali. Non sono risarcibili invece le spese affrontate per partecipare alla gara (per elaborare le offerte, ecc.).