Consiglio di Stato, sentenza n.2339 del 20/04/2012

La Stazione appaltante, nell’ambito di un appalto da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può liberamente fissare la ripartizione dei pesi ponderali da attribuire all’offerta tecnica ed all’offerta economica, con l’unico limite di non poterlo fissare come pari a zero, né per l’una (anche con riferimento ai sub punteggi) né per l’altra.