Consiglio di Stato, sentenza n.3066 del 25/05/2012

In ipotesi di annullamento del provvedimento di esclusione da una gara, cui non sia seguita la ripetizione della gara dal momento in cui è stato emesso il provvedimento annullato, spetta al concorrente ingiustamente escluso il risarcimento del danno per la perdita di chance legata all’impossibilità di aggiudicarsi il contratto e di far valere nelle future contrattazioni il requisito economico legato all’esecuzione dell’appalto in gara, che può essere determinato in via equitativa nella misura del 2% del prezzo offerto in sede di domanda di partecipazione.