Consiglio di Stato, sentenza n. 5542 del 22/11/2013

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i per l'ammissione alle gare per l'affidamento di appalti di servizi e forniture, le referenze bancarie, di cui alla lettera a) della disposizione citata, devono riguardare specificamente la società concorrente, al fine di garantire alla stazione appaltante la solvibilità, solidità, mezzi finanziari, accesso al credito, etc. di quest'ultima, a nulla rilevando a tal fine che esse siano riferite ad una società diversa, bensì a capo del gruppo di cui essa fa parte, o al gruppo medesimo, in quanto trattasi comunque di entità distinte, autonome, con propria personalità giuridica ed un patrimonio separato da quelle delle altre.

 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, sentenza n. 8797 del 14/10/2013

Nell'ipotesi di affidamento diretto, elementari ed indefettibili canoni di legalità impongono alla Pubblica Amministrazione, quando si determini a ricercare sul libero mercato, regolato dal diritto privato, le forniture di cui ha bisogno per il suo funzionamento, di agire in modo imparziale e trasparente predefinendo criteri di selezione e assicurando un minimo di pubblicità della propria intenzione negoziale e un minimo di concorso dei soggetti in astratto interessati e titolati a conseguire l'incarico.

 

Consiglio di Stato, sentenza n. 4950 del 08/10/2013

L'art. 41, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 si pone come mera disposizione di facilitazione nella dimostrazione del possesso di requisiti comunque ascrivibili al soggetto economico in quanto tale e non quale disposizione che legittima una incondizionata estensibilità del possesso di requisiti di ordine oggettivo dai singoli soci alla società nel suo complesso. In tale ipotesi, invece, può correttamente farsi ricorso al diverso istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006.

 

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 10 ottobre 2013, causa c-94/12

Gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l'articolo 44, paragrafo 2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come quella in discussione nel procedimento principale (art. 49, comma 6, D.Lgs. n.163/2006 s.m.i., n.d.s.), la quale vieta, in via generale, agli operatori economici, che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese.

Consiglio di Stato, sentenza n. 4906 del 04/10/2013

Il bando di gara deve essere interpretato in senso conforme a legge ed al principio di massima partecipazione alle gare: deve, pertanto, essere considerato automaticamente integrato dalle disposizioni vigenti (nel caso di specie si trattava di qualifica OS12-A richiesta dalla lex specialis di gara a fronte della denominazione unica OS12 della normativa vigente) alla data della sua pubblicazione, aventi portata imperativa e perciò inderogabili (come quelle sulla qualificazione).