Consiglio di Stato, sentenza n. 3437 del 25/06/2013

Costituisce principio generale applicabile a tutte le gare d'appalto, non solo in ambito comunitario, quello secondo cui la responsabilità della stazione appaltante in ipotesi di illegittima aggiudicazione non ha natura né contrattuale né extracontrattuale, bensì oggettiva, la cui sussistenza prescinde dal titolo soggettivo di imputazione e non ammette esimenti. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 3437 del 25/06/2013

Qualora non sia possibile, per gravi ragioni legate alla tutela dell'interesse pubblico (ad esempio garantire la continuità di un servizio di oggettiva notevole rilevanza reso alla collettività, come la gestione del CUP delle ASL), dichiarare l'inefficacia del contratto illegittimamente affidato e già in parte eseguito, il concorrente ingiustamente privato della commessa ha diritto di ottenere il risarcimento del danno subito, in particolare del lucro cessante (non del danno emergente risarcibile solo in ipotesi di illegittima esclusione), costituito dall'utile d'impresa, parametrato sull'offerta presentata ed sulla media degli utili che le imprese normalmente traggono dalla partecipazione alle gare, e dal danno curriculare, per perdita di chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti in conseguenza del mancato accrescimento della capacità di competere sul mercato.

Consiglio di Stato, sentenza n.3125 del 07/06/2013

La facoltà riconosciuta alla stazione appaltante all’art. 81, comma 3, D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, è gravata da un onere motivazionale particolarmente penetrante, in quanto il suo esercizio va contemperato con i principi generali di tutela dell’affidamento di buona fede ingenerato nel potenziale aggiudicatario, le cui prerogative soggettive non possono essere sacrificate con la riedizione della gara per mere ragioni di ottenimento di un’offerta ancora migliore sul mercato.

 

Consiglio di Stato, sentenza n.3316 del 14/06/2013


La disposizione di cui all’art. 84, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i è espressione di un principio di carattere generale nell’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, applicabile sia ai settori ordinari che a quelli speciali ed anche laddove la procedura di scelta del contraente sia regolamentata da norme regionali. Ciò in quanto la norma esprime la necessità di conciliare i principi di economicità, semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa con quelli di trasparenza, efficacia ed adeguatezza, oggettivizzando, per quanto possibile, la scelta dei componenti delle commissioni cui è demandata l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinando il possibile distacco da elementi di eccessiva discrezionalità o di arbitrio dell’amministrazione aggiudicatrice che posano pregiudicarne la trasparenza e l’imparzialità.

Consiglio di Stato, sentenza n.3047 del 03/06/2013

L’art. 38 comma 1, d.lgs. n. 163/2006 limitatamente ai soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni di inesistenza di pregiudizi penali, è norma di stretta interpretazione, non suscettibile pertanto di interpretazione estensiva a soggetti ivi non espressamente indicati, in quanto in essa il Legislatore ha voluto contemperare le esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa con quelle di speditezza e certezza delle situazioni giuridiche che sono corollari ineludibili nei rapporti economici e che verrebbero compromessi ove si rimettesse alla stazione appaltante di indagare volta per volta sui poteri di soggetti, quali i procuratori di una società, sia procuratori generali che speciali, onde farne derivare l’esclusione dalla gara.