Consiglio di Stato, sentenza n.3340 del 06/06/2012

Il giudizio di anomalia richiede una motivazione rigorosa e analitica ove si concluda in senso sfavorevole all’offerente, mentre non si richiede, di contro, una motivazione analitica nell'ipotesi di esito positivo della verifica. In quest’ultimo caso è sufficiente una motivazione “per relationem” riferita alle giustificazioni presentate dal concorrente (sempre che a loro volta adeguate). Di conseguenza, in questa seconda evenienza grava su colui il quale contesti l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il Giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico -discrezionale della Stazione appaltante sia stata manifestamente irragionevole, ovvero basata su fatti erronei o travisati.

Consiglio di Stato, sentenza n.3340 del 06/06/2012

Il giudizio di anomalia richiede una motivazione rigorosa e analitica ove si concluda in senso sfavorevole all’offerente, mentre non si richiede, di contro, una motivazione analitica nell'ipotesi di esito positivo della verifica. In quest’ultimo caso è sufficiente una motivazione “per relationem” riferita alle giustificazioni presentate dal concorrente (sempre che a loro volta adeguate). Di conseguenza, in questa seconda evenienza grava su colui il quale contesti l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il Giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico -discrezionale della Stazione appaltante sia stata manifestamente irragionevole, ovvero basata su fatti erronei o travisati.

Consiglio di Stato, sentenza n.3340 del 06/06/2012

E’ illegittima l’esclusione dalla gara di un’impresa, costituita in forma di società per azioni, sul presupposto che uno dei suoi procuratori speciali non ha reso la dichiarazione di assenza di condanne di cui all’art. 38 lett. c) del D. Lgs. n.163/2006. La portata applicativa di tale norma, infatti, da intendersi di natura eccezionale e quindi non suscettibile di applicazione analogica, deve ritenersi limitata ai soli amministratori della spa e non anche ai procuratori speciali o “ad negotia”, i quali non sono amministratori, e ciò a prescindere dall’esame dei poteri loro assegnati.  

Consiglio di Stato, sentenza n.3339 del 06/06/2012

Qualora la partecipazione a una pubblica gara avvenga in RTI, solo i requisiti generali di partecipazione, in quanto relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto gli aspetti dell’ordine pubblico e della moralità devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate, data la preminenza dell’interesse pubblico alla moralità e all’affidabilità del soggetto chiamato a eseguire l’appalto; diversamente, i requisiti di natura economico –finanziaria sono ritenuti pacificamente cumulabili nella ipotesi di partecipazione riunita, con la conseguenza che i requisiti vanno riferiti al raggruppamento quale unico soggetto che si avvale delle sue articolazioni organizzative.

Consiglio di Stato, sentenza n.3340 del 06/06/2012

Nell’ambito di una gara d’appalto, il dichiarante-legale rappresentante di una persona giuridica, rendendo una dichiarazione nell’interesse della impresa concorrente, può riferirsi anche a stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.