Consiglio di Stato, sentenza n. 3338 del 06/06/2012

Va esclusa dalla gara l’impresa che non alleghi in sede di offerta la dichiarazione di un istituto di credito o di un’assicurazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, anche se tale produzione documentale non è espressamente prevista a pena di esclusione dalla lex specialis di gara, dovendosi ritenere discendere da una norma di legge imperativa, a nulla rilevando che la cauzione definitiva sia stata successivamente prodotta dopo l’aggiudicazione, costituendo un requisito di ammissione alla procedura selettivaspecificato nelle norme di gara.

Consiglio di Stato, sentenza n. 3311 del 05/06/2012

Non va esclusa dalla gara l’impresa che ha indicato nell’offerta economica il solo ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, pur se il disciplinare richiedeva di specificare l’importo in cifre, in quanto tale modalità di manifestazione dell’offerta deve ritenersi equivalente ma non  diversa da quella indicata a pena di esclusione dalla lex specialis di gara, idonea a consentire alla commissione giudicatrice di calcolare agevolmente e senza margine apprezzabile di errore l’importo offerto per l’esecuzione dell’appalto.

Consiglio di Stato, sentenza n. 3305 del 05/06/2012

E’ legittima la scelta della stazione appaltante di invitare ad una gara d’appalto da aggiudicarsi tramite cottimo fiduciario le medesime ditte che avevano prestato la fornitura oggetto della procedura negli anni precedenti, a condizione che ciò si giustifichi per la essere tali ditte le uniche presenti sul mercato di riferimento e quindi le sole in grado di fornire i prodotti di cui la stazione appaltante ha necessità di approvvigionarsi.

Consiglio di Stato, sentenza n. 3305 del 05/06/2012

La Commissione giudicatrice non può introdurre in sede di valutazione delle offerte – nemmeno nelle procedure di cottimo fiduciario improntate “alla flessibilità e semplificazione della procedura” – criteri di giudizio ulteriori e diversi rispetto a quelli prestabiliti nella lex specialis di gara (nella specie il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso), diversamente incorrerebbe nella violazione dei principi di par condicio, proporzionalità ed imparzialità.

Consiglio di Stato, sentenza n.3282 del 01/06/2012

E’ illegittima l’esclusione dalla gara di un concorrente decisa sul presupposto che risultava pendente nei confronti del direttore tecnico e dell’amministratore un procedimento penale per avere reso false dichiarazioni circa il fatturato necessario ad integrare il requisito economico richiesto per partecipare ad una gara precedente. Infatti, la causa di esclusione automatica di cui all’art. 38 lett. f) del D.Lgs. n.163/2006 (“secondo motivata valutazione della stazione appaltante hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara … o che hanno commesso un grave errore nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo dalla stazione appaltante”) presuppone che i fatti si siano verificati nel momento esecutivo e non nella fase di scelta del contraente, laddove invece può operare la diversa fattispecie prevista dalla lettera h) del citato articolo a condizione che la falsa dichiarazione sia stata iscritta nel casellario informatico tenuto dalla AVCP nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara.