Consiglio di Stato, sentenza n. 3231 del 29/05/2012

La Commissione giudicatrice non può procedere a interpretazioni correttive della lex specialis di gara discordanti con la piana (letterale) previsione delle sue clausole e pertanto idonea a sorprendere i concorrenti.

Consiglio di Stato, sentenza n. 3147 del 28/05/2012

E’ corretta la condotta della Commissione giudicatrice che abbia proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche in seduta pubblica ed altresì irrilevante ai fini della legittimità dell’iter procedurale dell’autorità di gara, la presenza alle sedute di dipendenti della stazione appaltante e di consulenti esterni, a condizione che tali presenze siano giustificate dalla complessità tecnica dell’appalto, dalla rilevante mole di documentazione presentata e dal numero delle ditte concorrenti e finalizzate a fornire chiarimenti, precisazioni ed approfondimenti ad ausilio delle valutazioni della Commissione, la quale deve comunque sempre operare e deliberare collegialmente ed in piena autonomia. 

Consiglio di Stato, sentenza n.3123 del 28/05/2012

Presupposto della liquidazione del danno curricolare è la dimostrazione dell’abituale partecipazione ad appalti pubblici

Consiglio di Stato, sentenza n.3134 del 28/05/2012

Va esclusa dalla gara l’impresa che durante il procedimento di verifica dell’anomalìa presenti documentazione carente ed inidonea a fornire adeguata giustificazione dell’offerta presentata.

Consiglio di Stato, sentenza n.3123 del 28/05/2012

Il criterio del 10% di cui all’art. 345 della l. n. 2248/1865, all. F., costituisce un parametro medio, di carattere presuntivo, comunemente impiegato nella liquidazione di una voce di danno afferente un lucro cessante, superabile nel caso in cui specifiche risultanze probatorie consentano una più puntuale quantificazione, come nel caso in cui il concorrente abbia indicato in sede di offerta il proprio utile netto derivante dall’appalto.  Sarebbe incongruo riconoscere alla danneggiata un utile superiore a quello indicato nella propria offerta, perché con ciò si distorcerebbe la funzione reintegratoria del rimedio risarcitorio, ammettendosi un’indebita locupletazione del danneggiato.