Consiglio di Stato, sentenza n.2339 del 20/04/2012

La Stazione appaltante, nell’ambito di un appalto da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può liberamente fissare la ripartizione dei pesi ponderali da attribuire all’offerta tecnica ed all’offerta economica, con l’unico limite di non poterlo fissare come pari a zero, né per l’una (anche con riferimento ai sub punteggi) né per l’altra.

Consiglio di Stato, sentenza n.2316 del 20/04/2012

La regolarità contributiva non ricorre – e pertanto il concorrente va escluso dalla gara – solamente in presenza di violazioni gravi e definitivamente accertate in materia di contributi previdenziali, non rilevando, invece, eventuali ritardi nel versamento dei contributi.

Consiglio di Stato, sentenza n.2043 del 05/04/2012

In ipotesi di declaratoria di annullamento dell’aggiudicazione per mancata esclusione della prima classificata che versava in difetto di uno dei requisiti richiesti dalla lex specialis per l’ammissione alla gara, alla seconda classificata va riconosciuto il diritto di subentrare nel contratto, dichiarato inefficace, dalla data di pubblicazione della sentenza (risarcimento in forma specifica) oltre al risarcimento del danno (per equivalente) subito per il mancato affidamento dell’appalto nel periodo precedente, che va liquidato in via equitativa nella misura del 10% dell’importo dell’offerta (non dell’importo a base d’asta) presentata dalla danneggiata, diminuito qualora quest’ultima non documenti di non aver potuto utilizzare le risorse aziendali nelle more della gara ovvero di non aver ottenuto un utile aliunde perceptum, oltre ad una somma determinata sempre in via equitativa a titolo di danno curriculare, somme che vanno rivalutate e su cui vanno altresì calcolati gli interessi legali. Non sono risarcibili invece le spese affrontate per partecipare alla gara (per elaborare le offerte, ecc.).

Consiglio di Stato, sentenza n.2064 del 10/04/2012

La dichiarazione di insussistenza di precedenti penali o di carichi pendenti, ai sensi dell’art. 38 lett. a) e b) del D.Lgs. n.163/2006, va resa anche dagli amministratori, cessati dalla carica nel triennio (ora anno) precedente la data di pubblicazione del bando di gara, di società incorporate nel concorrente per effetto di fusione per incorporazione (nella specie si trattava di una società incorporata da altra società facente parte di un r.t.i. partecipante alla gara), in quanto tale operazione societaria non dà luogo a due entità distinte, nel qual caso come nella cessione di azienda la suddetta dichiarazione avrebbe dovuto essere resa solo dalla concorrente, bensì ad un unico soggetto giuridico, la società incorporante quale risulta dalla fusione, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo. Pertanto, quando tale dichiarazione non viene resa dai predetti soggetti il concorrente (nella specie l’intero raggruppamento) va escluso dalla gara.

Consiglio di Stato, sentenza n. 1699 del 23/03/2012

La Commissione giudicatrice non può invitare il concorrente a correggere l’offerta già presentata, in quanto così consentirebbe una riformulazione postuma lesiva della par condicio e quindi vietata, essendo le modifiche delle offerte consentite solo in ipotesi di errore materiale, emendabile tramite semplice calcolo matematico.