Consiglio di Stato, sentenza n. 1688 del 23/03/2012
La Commissione giudicatrice non può procedere a interpretazioni correttive della lex specialis di gara discordanti con la piana (letterale) previsione delle sue clausole e pertanto idonea a sorprendere i concorrenti.
Consiglio di Stato, sentenza n. 1688 del 23/03/2012
Ove vi siano prescrizioni, contenute nella lex specialis di una gara d’appalto, che presentino alcuni margini di incertezza, deve privilegiarsi l’interpretazione che assicuri la massima partecipazione alla gara, rispetto a quella che la ostacoli, stante la necessità di tutelare l’affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti e l’interesse pubblico al più ampio possibile confronto concorrenziale.
Consiglio di Stato, sentenza n. 1696 del 23/03/2012
La dichiarazione di subappalto non correttamente effettuata in sede di ammissione è da considerarsi inesistente e pertanto la concorrente è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni offerte. Qualora non possieda la qualificazione SOA necessaria deve pertanto essere esclusa dalla procedura (nel caso di specie si trattava di un appalto misto di servizi, prevalente, e lavori, in cui l’offerente aveva dichiarato di voler subappaltare nei limiti di legge mediante semplice richiamo alla denominazione dell’appalto indicata in epigrafe del bando di gara dalla stazione appaltante, che però faceva riferimento esplicito ai soli servizi e non ai lavori).
Consiglio di Stato, sentenza n. 1699 del 23/03/2012
Va esclusa dalla gara la concorrente che abbia presentato un’offerta economica difforme da quella richiesta dalla lex specialis (nella specie era stato quotato uno dei servizi oggetto di gara che invece doveva essere eseguito obbligatoriamente a titolo gratuito).
Consiglio di Stato, sentenza n. 1599 del 21/03/2012
E’ idonea a salvaguardare l’inviolabilità, e quindi la segretezza, dell’offerta, che va pertanto considerata in gara, in quanto modalità equivalente alla sigillatura con ceralacca, la chiusura a sacchetto di una busta presigillata dall’interno e su cui sono stati apposti timbro e firma dell’offerente, giacché eventuali manomissioni altererebbero l’originalità della chiusura e dei simboli ivi apposti dal presentatore e sarebbero pertanto chiaramente visibili.