Consiglio di Stato, sentenza n.156 del 14/01/2013

Sussiste la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione se quest’ultima ha tenuto un comportamento tale da determinare il mancato rispetto dei generali canoni di buona fede e correttezza in contraendo, che si è risolto in un'attività nel suo complesso illegittima, la quale ha comunque determinato l'impossibilità del sorgere del vincolo contrattuale (nel caso di specie, atteso che - per un verso - le trattative fra le parti sono state interrotte al mero stadio dell'aggiudicazione provvisoria, ancorché non formalmente intervenuta, e che - per altro verso - nel corso di tale fase grava sul soggetto pubblico l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, atteso che nel corso delle trattative sorge tra le parti un rapporto di affidamento che l'ordinamento ritiene meritevole di tutela. Pertanto, la p.a. è tenuta al risarcimento sia del danno emergente, consistente nelle spese sostenute per la partecipazione alla gara, sia del danno curriculare, derivante dalla mancata stipulazione ed esecuzione del contratto, non potendosi far valere, da parte dell’impresa incolpevole, nelle contrattazioni successive, il requisito economico pari al valore dell’appalto non eseguito, posto che ciò è derivato dalla sopravvenuta illegittima attività dell’amministrazione, nella misura stabilita in via equitativa, del 3% dell’offerta presentata.

Consiglio di Stato, sentenza n.149 del 14/01/2013

L’art. 38, comma 1 lett. f), del d. lgs. n. 163 del 2006) si applica non solo nel caso di grave negligenza (o mala fede) commessa nei confronti della stessa stazione appaltante che ha bandito la gara ma anche nel caso in cui il nuovo soggetto appaltante, a seguito di fusione per incorporazione, possa considerarsi il successore del precedente soggetto appaltante (nei cui confronti si è verificata la grave negligenza).

Consiglio di Stato, sentenza n.4916 del 17/09/2012

Il requisito dell’esperienza nello specifico settore oggetto dell’appalto, ex art. 84, comma 2 del d. lgs. n. 163/2006, deve essere inteso in maniera coerente con la diversità delle competenze richieste in relazione al complesso della prestazione prevista, senza necessità che la specifica competenza dei componenti della commissione di gara debba coprire ogni aspetto della procedura (trattandosi di figure idonee a garantire la competenza giuridico-amministrativa sempre necessaria nello svolgimento di procedimenti di evidenza pubblica.); non è necessario, pertanto, che l'esperienza professionale di ciascun componente della Commissione copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la Commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della P.A. Alla conferma  degli atti della commissione si giunge anche se non è stato adeguatamente dimostrato che la diversa composizione della commissione avrebbe determinato un diverso esito della gara.

Consiglio di Stato, sentenza n.95 del 10/01/2013

L’omessa produzione della dichiarazione ex art. 38 lett. c) da parte del procuratore speciale che sia privo dei medesimi poteri spettanti agli amministratori non può dar luogo all’esclusione del concorrente dalla gara.

Consiglio di Stato, sentenza n.4932 del 17/09/2012

Sono legittime le determinazioni con cui, nel fissare col bando requisiti di partecipazione ulteriori e più restrittivi di quelli di legge, nonché ed al fine di ottenere la dimostrazione della capacità economica, finanziaria e dei tecnica dei partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscano di limitare l’ammissione ai soli concorrenti che abbiano svolto nei tre anni anteriori alla gara servizi identici a quelli da affidare, purché ciò non sia illogico o irragionevole o irrazionale rispetto all’oggetto dell’appalto (nella specie è stata ritenuta non illogica né irragionevole né sproporzionata la richiesta ai fini dell’ammissione alla gara di precedenti esperienza nella preparazioni di pasti pronti preconfezionati in atmosfera protetta, essendo destinati ai degenti in un istituto ospedaliero, quindi a soggetti in particolari situazioni di sensibilità e debolezza).