Consiglio di Stato, sentenza n.4786 del 10/09/2012
Il voto numerico è sufficiente ad identificare l’iter logico seguito dalla commissione per l’attribuzione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nell’ambito di una prova inserita all’interno di una gara d’appalto, se in precedenza, nel bando oppure dalla stessa commissione nella sua prima riunione, ne sono stati determinati i criteri di valutazione, in ossequio ai principi generali di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa e a quelli specifici in materia concorsuale sanciti dall’art. 12 del d.P.R. n.487/1994.
Consiglio di Stato, sentenza n.4769 del 10/09/2012
La regola di cui all’art. 84 co. 10 D. Lgs. 163/06 della necessaria posteriorità della nomina dei componenti della commissione rispetto alla data fissata per la presentazione delle offerte deve ritenersi espressione di un principio generale, applicabile, quindi, anche a qualsiasi tipo di competizione, quindi anche ad inviti, a garanzia dell’imparzialità della procedura di gara, per evitare collusioni tra commissari e concorrenti.
Consiglio di Stato, sentenza n.4727 del 06/09/2012
Allorquando un concorrente associa un raggruppamento temporaneo di progettisti per la redazione del progetto esecutivo, ha l’obbligo di dichiarare, pena l’esclusione dalla gara ex art. 37, commi 4 e 13 del D.Lgs. n.163/2006, le quote di partecipazione ad esso di ciascuno dei suoi componenti.
Consiglio di Stato, sentenza n. del 06/09/2012
Pur se non prevista espressamente a pena di esclusione, l’indicazione nella domanda di partecipazione circa il possesso dei requisiti tecnici minimi prescritti dal bando deve ritenersi elemento essenziale dell’offerta e, pertanto, la sua mancanza legittima la comminatoria di esclusione.
Consiglio di Stato, sentenza n.4696 del 05/09/2012
E’ legittima la prescrizione della “lex specialis” che sanziona con l’esclusione la mancata controfirma per esteso dell’offerente su entrambi i lembi di chiusura del plico, trattandosi di un accorgimento rispondente a criteri di razionalità e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite, essendo diretto a garantire le esigenze sostanziali di integrità, segretezza e provenienza del plico medesimo e a escludere eventuali manomissioni dello stesso, in vista della realizzazione dell’interesse pubblico alla scelta del migliore offerente, coerentemente con l’esigenza di osservare i principi di trasparenza dell’azione amministrativa e di “par condicio” tra i concorrenti.