Consiglio di Stato, sentenza n.3850 del 02/07/2012

Le valutazioni tecnico-discrezionali della commissione di gara in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta sono sindacabili per illogicità o travisamento delle risultanze istruttorie del procedimento e l’eventuale provvedimento di esclusione è sufficientemente motivato se corredato da un a motivazione che renda nella sostanza comunque percepibile  provvedimento le ragioni del mancato accoglimento delle deduzioni difensive del privato, non rilevando che l’assenza di una confutazione puntuale di tutte le osservazioni svolte dagli interessati.

Consiglio di Stato, sentenza n.3843 del 02/07/2012

Nelle procedura di gara per l’affidamento di concessioni di servizi, tra gli adempimenti cui comunque è tenuta la stazione appaltante nel rispetto dei principi fondamentali ivi enunciati non rientra quello di procedere alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, essendo sufficiente la pubblicazione sull’albo pretorio.

Consiglio di Stato, sentenza n.3741 del 26/06/2012

Le cause di esclusione poste dal bando in ordine alle dichiarazioni cui è tenuta la impresa partecipante alla gara sono di stretta interpretazione dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute restando preclusa ogni forma di estensione analogica.

Consiglio di Stato, sentenza n.3752 del 26/06/2012

L’offerta, sia economica che tecnica, presentata dall’impresa partecipante deve essere “unica e immodificabile” al fine di garantire l’effettiva parità di condizioni tra i concorrenti. Conseguentemente, né l’impresa partecipante può nel corso della gara modificare l’offerta né, tantomeno, la commissione giudicatrice può intervenire sulla stessa correggendola o scorporandola al fine di individuare un diverso ammontare rispetto a quello indicato dalla impresa partecipante.

Consiglio di Stato, sentenza n.3769 del 26/06/2012

In presenza di un’espressa prescrizione, contenuta nella lex specialis di gara e posta a pena di esclusione, di allegare all’offerta economica copia del documento di identità dei sottoscrittori, è legittima l’esclusione pronunciata per mancata presentazione della copia del documento di identità; e ciò anche se le copie dei documenti di identità dei sottoscrittori siano state prodotte nella – diversa - busta A contenente la documentazione amministrativa, stante il chiaro ed inequivoco disposto della lex specialis, che la stazione appaltante è tenuta ad applicare senza alcuna possibilità sia di valutare discrezionalmente la rilevanza dell’adempimento, sia di richiedere l’integrazione documentale; né la stessa prescrizione si risolve in un mero formalismo, perché è diretta a ricondurre incontrovertibilmente al suo autore la sottoscrizione della più importante delle dichiarazioni di volontà che intervengono nella procedura concorsuale; infine, la clausola non può ritenersi né illogica né sproporzionata, perché trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di soddisfare un interesse apprezzabile dell’amministrazione, dando certezza in ordine alla provenienza della dichiarazione, e nel contempo si limita ad imporre ai partecipanti uno sforzo minimo, proporzionato rispetto all’interesse pubblico perseguito